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D.Lvo 30/06/2003 n. 196b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4. Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni) 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni. 2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali. Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza) 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale. 2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza. Nota all'art. 70: -La legge 8 luglio 1998, n. 230 reca: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.». Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela) 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale. 2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Nota all'art. 71: -Si riporta il testo dell'art. 391-quater del codice di procedura penale: «Art. 391-quater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione). - 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese. 2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. 3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.». Art. 72 (Rapporti con enti di culto) 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose. Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale) 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi g) interventi in tema di barriere architettoniche. 2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità a) di gestione di asili nido b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e) relative alla leva militare f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo g) degli uffici per le relazioni con il pubblico h) in materia di protezione civile i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro l) dei difensori civici regionali e locali. CAPO V PARTICOLARI CONTRASSEGNI Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici) 1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno. 2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento. 4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250. Nota all'art. 74: -Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250 reca: «Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'art. 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». TITOLO V TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 75 (Ambito applicativo) 1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario. DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici) 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività. 2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II. 3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. CAPO II MODALITA' SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO Art. 77 (Casi di semplificazione) 1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2 a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4 b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76 c) per il trattamento dei dati personali. 2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili a) dagli organismi sanitari pubblici b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80. Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra) 1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1. 2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse. 3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
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